STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
AMICI DEL LICEO “GIOVANNI DA CASTIGLIONE”

Titolo I : Denominazione - Scopi - Sede - Durata

Art. 1
È costituita l’Associazione "Amici del Liceo Giovanni da Castiglione” con sede in Castiglion Fiorentino, presso la sede del Liceo, attualmente in via Roma n. 2.
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata. Art. 3 L’Associazione ha per scopo:
- mantenere vivi e rinsaldare i rapporti di cultura e di amicizia tra ex allievi ed ex docenti del Liceo “Giovanni da Castiglione”;
- organizzare incontri, convegni, conferenze, concerti, eventi artistici e sportivi, utilizzando di preferenza le competenze professionali e culturali degli ex allievi e docenti;
- realizzare attività formative a favore dei soci nella prospettiva di apprendimento permanente;
- favorire la ricerca e la pubblicazione di opere sulla storia dell’istituzione scolastica castiglionese e sulle istituzioni educative con le quali ha cooperato, nonché sui personaggi illustri ai quali le medesime sono intitolate;
- istituire borse di studio, ovvero creazioni di fondi da destinarsi tramite bando a studenti meritevoli e bisognosi frequentanti l’I.S.I.S. Giovanni da Castiglione;
- offrire all’I.S.I.S. Giovanni da Castiglione supporti culturali e organizzativi per attività extra-curricolari, in collaborazione con gli Organi collegiali istituzionali; - favorire il reperimento di risorse private o pubbliche per migliorare le strutture e incrementare le dotazioni laboratoriali e bibliotecarie dell’I.S.I.S. Giovanni da Castiglione;
- progettare e attuare altre attività purché coerenti con i fini istituzionali dell’Associazione medesima.

Titolo II : Patrimonio ed esercizi sociale

Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni che diverranno di proprietà per acquisto o per ricevimento di eventuali donazioni, erogazioni, e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- da sponsorizzazioni, contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici e privati;
- da redditi patrimoniali;
- da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attivo sociale, comprese quelle derivanti da eventuali diverse attività poste in essere per sostenere le finalità dell’ Associazione.
Art. 5
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alla approvazione della assemblea entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Art. 6
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli ex studenti, docenti, personale ATA del Liceo “Giovanni da Castiglione” e dell’I.S.I.S. “Giovanni da Castiglione”. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento consono al buon nome dell’Associazione ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Nella domanda l'istante dovrà, inoltre, impegnarsi espressamente ad versare la quota associativa annuale, nella misura decisa dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso o per esclusione. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell''Associazione; b) si renda moroso nel pagamento della quota associativa e delle eventuali quote straordinarie; c) commetta azioni che contrastino con gli scopi perseguiti dell'Associazione, o che con la propria condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il socio escluso non può essere più ammesso. L'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato il quale potrà presentare memorie difensive. I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì a proprio insindacabile giudizio conferire la qualifica di socio onorario a personalità ritenute particolarmente meritevoli; i soci onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa.

Titolo III : Organi e Amministrazione

Art. 7
Sono organi dell’Associazione: - L’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; - il Collegio dei Probiviri.
Art. 8
L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento dell'attività dell'anno trascorso. Può essere, inoltre, convocata a cura del Presidente, su richiesta di almeno tre consiglieri o di almeno dieci soci. La convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci almeno con otto giorni di anticipo per posta elettronica, per pubblicazione nel sito web e affissione all’albo dell’Associazione. L'Assemblea ordinaria: - approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione; - elegge componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo revisore, nonché il Segretario; - delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti in prima convocazione e a maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione. L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci aventi diritto di voto. La stessa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Art. 9
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annue d’Associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta, con il massimo di due deleghe per ciascun socio. L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, ed in assenza di entrambi, da persona nominata dall’assemblea stessa, la quale provvederà anche alla nomina di un segretario e, se del caso, di due scrutatori. Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento all’assemblea in genere. Delle riunioni dell’assemblea sarà redatta, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Art. 10
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti variabile da sette a undici, di cui due componenti per statuto, nella persona del dirigente scolastico e il direttore SGA pro tempore dell’I.S.I.S. “Giovanni da Castiglione”; i membri elettivi sono nominati dall’assemblea a seguito elezione fra gli associati.
Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché inferiore alla metà, il Consiglio ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al numero previsto dallo statuto. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’assemblea. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente anche a richiesta di altri membri lo ritenga necessario. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha il compito:
- di deliberare sulle questioni relative alle attività sociali e di curare l’attuazione delle relative finalità;
- di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- di deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale eccedente l’ordinaria amministrazione;
- di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- di deliberare a proprio insindacabile giudizio sull’ammissione e l’eventuale esclusione di soci;
- di deliberare circa l’individuazione di soci onorari ed il conferimento della relativa qualifica.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo, nelle prima riunione, nomina fra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, il segretario, ed il tesoriere che restano in carica per tutta la durata del mandato. Il Segretario redige i verbali. Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità dei libri e documenti e alla riscossione delle quote associative.
Art. 12
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli affetti di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione. Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza può compiere atti di amministrazione straordinaria dandone al più presto comunicazione al Consiglio per la necessaria ratifica. Al Presidente compete la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Presidente presiede le riunioni di Consiglio, ne controlla la regolare costituzione e sottoscrive assieme al segretario i verbali delle riunioni. 


Titolo IV : Scioglimento - Controversie - Rinvio

Art. 13
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e l’Associazione, ovvero i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di Probiviri, nominato dall’Assemblea, composto di tre membri effettivi, scelti fra gli associati, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di impedimento di un membro effettivo subentra il supplente più anziano.
Art. 14
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale in tale sede, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio, che deve essere comunque destinato a fini mutualistici e di pubblica utilità.
Art. 16
Per tutto quanto non contemplato si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia.

F.ti:
Lucia Banchetti, Gabriele Butini, Nedo Checcaglini, Angiolo Maccarini, Francesca Mencarini, Duccio Manganelli, Ilaria Paglicci Reattelli, Alfeo Tanganelli.
Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)

Allegato all'Atto costitutivo dell'Associazione - Repertorio 61598 Raccolta 14874 - Registrato ad Arezzo il 17 dicembre 2012 n. 7955